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L'ordinamento dispone l'obbligo di comunicare al mercato ogni informazione non pubblica, di carattere preciso che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari (informazione privilegiata).
La normativa dispone inoltre di ristabilire la paritą informativa nei casi di diffusione delle informazioni privilegiate a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di natura legale, regolamentare o contrattuale.
L'art. 115-bis del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza) ha introdotto inoltre l'obbligo per gli emittenti quotati di istituire e mantenere regolarmente aggiornato un Registro delle persone che, in ragione dell'attivitą lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso a informazioni privilegiate.
La procedura di seguito riportata governa la gestione della comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e disciplina i termini e le modalitą di iscrizione, gestione e aggiornamento di detto Registro.